Di SF su Venerdì, 29 Marzo 2019
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Le sponsorizzazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, presupposti per la deducibilità a titolo “assoluto”

A cura del dott. Alberto Traballi (dottore commercialista e revisore contabile in Monza, ha frequentato il master Universitario a Pisa in Auditing e controllo e il prestigioso l’LLM in International Tax Law in Vienna specializzandosi in fiscalità internazionale. Ha maturato esperienza presso multinazionali e società di consulenza occupandosi di Wealth Management. Coautore di numerosi libri ed articoli di carattere fiscale, autore degli “aspetti fiscali” del manuale “Sponsor e sponsorizzati” di Simone Facchinetti – Ed. Fag).

La sponsorizzazioni per le associazioni sportive

Le sponsorizzazioni sportive sono, da tempo, al centro di un intenso dibattito e contenzioso tra società sponsor e Amministrazione Finanziaria, che tende ad farle rientrare nell’ambito delle spese di rappresentanza (parzialmente deducibili ai fini fiscali) piuttosto che nell’ambito delle spese di pubblicità (totalmente deducibili).

Le conseguenze sono di una notevole diffidenza da parte delle società sponsor nell’erogare denaro agli enti sportivi (siano questi società o associazioni), in quanto operazioni “rischiose” e troppo spesso oggetto di verifiche ed accertamenti tributari.

Tuttavia, si deve rimarcare il continuo successo delle società sponsor contrapposte all’Agenzia delle Entrate, in sede di contenzioso tributario, per la specifica qualifica di spese di sponsorizzazione delle erogazioni di denaro, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche per importi inferiori a euro 200.000.

Infatti, nonostante i tentativi delle Amministrazioni Tributarie nell’accertare tali erogazioni come spese di rappresentanza con ridotti vantaggi fiscali, la Corte di Cassazione (recente è la n.17973 del 9/7/2018), con numerose sentenze ha ridotto le “speranze” di successo delle stesse Agenzie delle Entrate, riconoscendo a tali spese, e alla presenza di alcune condizioni, la qualifica di spese di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione e l’articolo 90 della L. 289/2002 nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica  

Non c’è dubbio che la disposizione di cui all’art. 90, c. 8, della L. 289/2002, riveste un’importanza assoluta nell’ambito del panorama fiscale delle associazioni sportive.

Per tale motivo, l’analisi dell’art. 90 della L. 289/2002 costituisce elemento imprescindibile al fine di una corretta applicazione delle agevolazioni fiscali conseguenti.

La definizione secondo l’art. 90 della Legge 289 del 2002  

L’art. 90, comma 8, della Legge n. 289, del 2002, dispone che “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da entri di promozione sportiva costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, co. 2, (oggi art. 108, comma 2) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”. 

Le modalità applicative di quanto sopra indicato sono state chiarite dalla CM 21/E, del 22 aprile 2003, la quale ha precisato che la disposizione citata introduce, in materia di imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura delle spese sostenute in ordine ai contratti di sponsorizzazione. Nella CM 21/E, del 2003, sono state evidenziate altre due condizioni che devono sussistere affinché le spese di sponsorizzazione possano essere dedotte:

–       i corrispettivi versati devono essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

–       a fronte del pagamento di tali corrispettivi, deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario. 

L’obiettivo dell’art. 90 della L. 289/2002 è quello di definire la presunzione assoluta che i corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore a euro 200.000 costituiscono, in ogni caso, spese di pubblicità ai sensi dell’art. 108, c. 2, TUIR.

Per la parte eccedente i 200.000 si deve ritenere che non sono soggetti ad alcuna disposizione di interpretazione e il loro trattamento fiscale è determinato dalla verifica della natura di tali somme come spese di pubblicità o spese di rappresentanza.

Pertanto per gli importi fino a euro 200.000 (di cui all’art. 90 della L. 289/2002) si ha la presunzione assoluta di spese di pubblicità; tuttavia, ciò rileva in automatici, solo per le associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI (o per delega del CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate o dagli Enti di promozione sportiva).

Il CONI ha attuato un registro dove sono indicati i soggetti riconosciuti ed ha l’obbligo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel registro e pertanto riconosciute ai fini sportivi. Si evidenzia che il Consiglio Nazionale del CONI, con Delibera del 18 luglio 2017, ha approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

A partire dal 1 gennaio 2018 è attiva una nuova piattaforma informatica: pertanto da tale data tutti i rappresentanti legali delle associazioni/società sportive dovranno provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma. L’indirizzo web è: https://rssd.coni.it.

I contratti di sponsorizzazione sottoscritti con le associazioni sportive dilettantistiche – gli interventi giurisprudenziali recenti

Se da una parte sussistono incertezze in merito alla classificazione fiscale delle sponsorizzazioni, per i motivi più volte richiamati, sembra, al contrario, per i contratti de quo stipulati con le associazioni sportive dilettantistiche sussistere taluni punti fissi a favore di una qualificazione quali costi di pubblicità e propaganda e, come tali, deducibili integralmente. 

La giurisprudenza, a seguito degli atti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, è intervenuta più volte a sostenere il carattere assoluto di presunzione della norma prevista dall’art. 90 della Legge 289/2002.

Si devono rilevare, in tale senso, gli interventi recentissimi della Cassazione che non lasciano dubbio alcuno sulla lettura della disposizione sopra richiamata.

Ovvero si può ritenere che costituisce oramai pacifico orientamento da parte della suprema Corte nelle Sentenze: Cassazione n. 17973/2018, Cassazione n. 8981/2017, Cassazione n. 7202/2017, Cassazione n. 5720/2016.

Tali Sentenze sono inoltre richiamate da successivi interventi giurisprudenziali nelle Commissioni Tributarie Regionali, fra quelle più recenti evidenziamo:

–       Sentenza n. 3004 del 2 novembre 2017 della Commissione Tributaria Regionale, Bologna, Sez. XI;

–       Sentenza n. 1986 del 20 settembre 2017 della Commissione Tributaria Regionale, Firenze, Sez. XIII;

–       Sentenza n. 2442 del 20 luglio 2017 della Commissione Tributaria Regionale, Bari, Sez. VII. 

Infatti, la Sentenza della Cassazione n. 8981, del 6 aprile 2017, accoglie il ricorso del contribuente e precisa che non vi è alcun dubbio che l’articolo 90, comma 8, L. 289/2002, abbia sancito una presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate ad associazioni sportive dilettantistiche. Ciò purché siano rispettati i seguenti criteri:

a)      il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b)      sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c)      la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;

d)      il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Gli adempimenti suggeriti per rispettare quanto richiesto nelle Circolari ministeriali e nelle ultime sentenze della Corte di Cassazione

Di seguito, vengono elencati gli adempimenti da rispettare ai fini del rispetto delle Circolari Ministeriali e delle pronunce della Corte di Cassazione, con particolare riguardo alle contestazioni sulla deducibilità a fronte della mancanza di inerenza (ex art. 109, comma 5, TUIR) e dell’antieconomicità del costo.

Quindi di seguito quanto necessario effettuare:

1)      verifica da parte dello sponsorizzante dell’iscrizione dell’associazione sportiva al registro del CONI. Il controllo potrà essere effettuato tramite l’accesso nell’apposita sezione del portale del CONI, tramite il codice fiscale dell’associazione.

Tale strumento è:

a)      entrato in vigore in data 8 gennaio 2018, anziché il 1 gennaio, per consentire il trasferimento dei dati delle società/associazioni già iscritte dal “vecchio” al nuovo applicativo;

b)      stato approvato con Regolamento, frutto della Delibera 18 luglio 2017, n. 1574, che dovrà tuttavia essere aggiornato per via delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018;

2)      redazione del contratto di sponsorizzazione, ovvero contratto a prestazioni corrispettive. Il contratto dovrà dettagliare le attività dello sponsor.

3)      indicazione della durata dell’accordo. È necessario evidenziare la durata e le specifiche prestazioni pubblicitarie (le gare stagionali) e le ragioni commerciali dell’impresa;

4)      stampa e archiviazione della documentazione. È consigliato raccogliere man mano (e non al termine del contratto, né tanto meno successivamente all’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate) documentazione a supporto del costo sostenuto, ovvero striscioni (anche foto degli stessi appesi ai bordi dei campi da gioco);

5)      relazione sull’attività svolta. Si ritiene alquanto utile ricevere una relazione sull’attività svolta da parte del soggetto che ha erogato il servizio. Il contenuto di tale relazione dovrà ripercorrere quanto svolto durante la stagione e l’ottemperanza al contratto scritto.

Tali adempimenti sono da ritenersi quale “guida” per il contribuente al fine di ridurre le possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

A cura del dott. Alberto Traballi (dottore commercialista e revisore contabile in Monza)  Coautore di numerosi libri ed articoli di carattere fiscale, autore degli “aspetti fiscali” del manuale “Sponsor e sponsorizzati” di Simone Facchinetti – Ed. Fag).